D.Lgs. 231/01 : Adozione ed attuazione tardiva dei Modelli di Gestione e controllo MOGC idonei a prevenire reati
Articolo a cura di Pasquale Candelli – Socio AIVA SGSL
Uno degli interventi più interessanti e controversi inerenti le previsioni di cui al D.Lgs 231/01 e s.m.i., riguarda la Adozione ed attuazione dei Modelli tardivi di Gestione e Controllo – MOGC – idonei a prevenire reati.
A tal proposito è importante citare le previsioni di cui all’ex art. 17 – D.Lgs 231/01 e s.m.i. che titola “Riparazione delle conseguenze del reato” e cita testualmente :
“Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si é comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.”
Come si può notare, il paragrafo b) del citato articolo risulta di una chiarezza evidente, ma l’aspetto più importante riguarda la frase prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Inoltre l’ex art. 12 del D.lgs 231/01 e s.m.i. che titola “Casi di riduzione della sanzione pecuniaria”, al comma 2 cita testualmente :
“La sanzione é ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si é comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) é stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”
Evidenziato quanto sopra, è importante rilevare che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza
Pertanto, è del tutto evidente che, trattandosi di reati societari, il legislatore abbia previsto una soluzione che, una volta accertate le violazioni individuate dal D.lgs 231/01 e s.m.i. in applicazione al “Principio di legalità” (ex art. 2), preveda e consenta alla persona giuridica di ottemperare tardivamente alle previsioni legislative, deflazionando un procedimento giudiziario che parte da elementi di fatto oggettivi (ad esempio la totale mancata adozione ed attuazione del modello).
Ma evidentemente, la adozione ed attuazione tardiva del MOGC, prevede una attività frenetica in tempi, spesso, ridotti. Oltretutto, il MOGC dovrà essere adottato in applicazione e secondo le indicazioni di cui all’ex art. 6 del
D.lgs 231/01 e s.m.i., oltre ad essere sottoposto ad una valutazione “ex ante” da parte del P.M. (prendiamo ad esempio i casi di sequestro preventivo inerenti la violazione dell’art. 25 septies o dell’art. 25 undecies) o dagli altri Organi Preposti.
In vantaggi legati alla adozione ed attuazione di un MOGC tardivo, qualora le condizioni lo consentano, in presenza di una violazione accertata, sono evidenti, poichè le sanzioni interdittive, la confisca, la pubblicazione della Sentenza, il divieto a trattare con la pubblica amministrazione, assumono un impatto economico non indifferente.
Se citiamo ad esempio quanto indicato e previsto dall’ex art. 25 septies del D.lgs 231/01 e s.m.i. (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
notiamo come il comma 3 citi testualmente:
In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Poiché le sanzioni interdittivesono, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizi, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, è del tutto evidente che un procedimento che, a titolo esemplificativo, può comportare la condanna di una persona giuridica che opera prevalentemente nell’ambito degli appalti con la pubblica amministrazione, crea danni commerciali notevoli o irreparabili.