L’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria
Si ritiene necessario riprendere il Contenuto della Sentenza n. 20060 del 09 maggio 2013 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. V Penale, poiché la stessa evidenzia come l’illecito amministrativo dell’Ente ha carattere autonomo e quindi può sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria.
Questo aspetto è importante poiché, alcune volte si assiste a non corrette strategie difensive adottate dalle aziende sottoposte a procedimenti penali, che non tengono conto degli interessi in gioco, sia per quanto riguarda le persone fisiche coinvolte che le persone giuridiche.
In tale ambito, prima di riprendere il contenuto della Sentenza richiamata si rende utile evidenziare i contenuti dell’art. 39 e dell’art. 44 del D.lgs 231/01 e s.m.i.
L’art. 39 cita testualmente:
Rappresentanza dell’ente
1. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita’:
a) la denominazione dell’ente e le generalita’ del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e’ depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e’ presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito e’ rappresentato dal difensore.
Mentre l’art. 44 cita testualmente:
Incompatibilita’ con l’ufficio di testimone
1. Non puo’ essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita’ la persona che rappresenta l’ente puo’ essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento connesso.
Alla luce di quanto riportano negli articoli sopra richiamati potrà sicuramente suscitare un maggior interesse la analisi della Sentenza richiamata, per gli effetti che la stessa può e potrà avere per i procedimenti penali in corso a carico di aziende e sulle strategie difensive da adottare da parte di soggetti coinvolti in tali procedimenti, riscoprendo i vantaggi dei Modelli tardivi (art. 17).
In via preliminare, la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs 231/2001, anche se presuppone la commissione di un reato, è autonoma rispetto a quella penale, di natura personale.
Per cui non si può escludere automaticamente la responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario.
Nelle considerazioni “in diritto”, La Corte di Cassazione evidenzia che:
“Se è vero che l’illecito amministrativo si prescrive in cinque anni dalla commissione del reato, è anche vero che si devono applicare le cause interruttive del codice civile e pertanto la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento (articolo 2945 cod. civ.. Per un caso analogo si veda Sez. 4, n. 9090 del 05/04/2000, Lefemine, Rv. 217126: A norma degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. la prescrizione è interrotta dall’atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un’infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all’interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma legge n. 689/1981, interrompe la prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale).”
Ed ancora :
“Dice l’art. 8 del d.lgs. 231/2001 che ‘La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (…)’. Il senso letterale della norma è chiarissimo nell’evidenziare non tanto l’autonomia delle due fattispecie (che anzi l’illecito amministrativo presuppone – e quindi dipende da – quello penale), quanto piuttosto l’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale.
Per la responsabilità amministrativa, cioè, è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò non ostante può essere sanzionata in via amministrativa la società.”
La sentenza richiamata è certamente interessante sotto diversi punti di vista, pertanto se ne consiglia la lettura integrale, ma, con il presente articolo è nostra intenzione evidenziare gli aspetti legati alla prescrizione dei reati indicati nel D.lgs 231/01 e s.m.i., poiché, ci siamo spesso resi conto che il termine di prescrizione indicato nel
Decreto, a seguito di una lettura superficiale, può indurre le aziende ad adottare strategie difensive non corrette (nel caso di procedimenti penali nei quali viene coinvolta la persona giuridica), non tenendo conto del rischio di applicazione di misure interdittive a carico delle stesse aziende, che partono da una eventuale
Sentenza di condanna in primo grado.
Come sempre, il nostro obbiettivo è quello di evidenziare aspetti procedurali utili per definire aspetti pratici di tutela.