Decreto Legge n. 13 del 25 Febbraio 2022
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 47 del 25.02.2022”

Con l’Art. 2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del DL n.13 del 25 febbraio 2022 sono state apportate modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p.
Queste modifiche, nell’ambito del D.Lgs. 231/01, vanno ad interessare l’Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”.
Di seguito il testo aggiornato dei nuovi articoli.
Art. 316-bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)
[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)
[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri
[III]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
[IV]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 13 del 25 Febbraio 2022 ha apportato conseguenti modifiche agli articoli di Codice Penale relativi all’Art. 24 del D.Lgs. 231/01 pertanto il Kit Procedure 231 è stato aggiornato alla nuova versione v5.2.2 del 01 Marzo 2022.
Strumento per l’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Contiene modello, codice etico, parte generale e speciale, procedure, regolamento OdV, analisi dei rischi, sezione interviste e checklist di verifica conformità.
Tutta la documentazione è completamente modificabile e personalizzabile.



