Gestione del processo di whistleblowing

D.Lgs.231/01 | Novità normative I D.L. n. 24 del 10.03.23

Estensione al settore pubblico e privato delle modalità di segnalazioni delle violazioni di cui si è venuti a conoscenza e alle protezioni da mettere in atto per le persone che segnalano tali violazioni e attivazione di un canale di segnalazione esterna.

D.Lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 10.03.2023″ 
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Il legislatore, con il D. Lgs n.24 del 10 marzo 2023 ha inteso estendere a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato quanto già in essere per le organizzazioni che adottano un modello 231 in merito alle modalità di segnalazioni di violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui si è venuti a conoscenza e alle protezioni da mettere in atto per le persone che segnalano tali violazioni.

Canali di segnalazione interna

 

La legge n.179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala, prevedeva uno o più canali interni per consentire ai soggetti di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identita’ del segnalante.

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Restando nell’ambito della segnalazione interna con l’Art.4 del D.Lgs n.24 il legislatore ha stabilito che :

  • La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o  a  un  ufficio  interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, oppure ad un soggetto esterno, anch’esso  autonomo  e  personale formato in materia
  • La modalità di segnalazione può avvenire anche in forma orale tramite linee telefoniche, messaggistica vocale o mediante un incontro diretto
  • È possibile la condivisione del canale di segnalazione e relativa gestione tra comuni diversi dai capoluoghi di provincia e tra soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori non superiore a duecentoquarantanove
  • L’affidamento della gestione del canale di segnalazione sia assegnata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per quei soggetti del settore pubblico aventi l’obbligo di questa figura

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Canali di segnalazione esterna

 

Con il D.Lgs n.24 il legislatore, ha inteso istituire anche un canale di segnalazione esterna, attivato dall’ANAC, per sopperire alla mancata attivazione o attivazione non conforme del canale di segnalazione interna, oppure quando il segnalante non ha avuto alcun seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare rischio di ritorsione o che la violazione di cui è venuto a conoscenza possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Le segnalazioni che utilizzano il canale esterno ANAC possono essere effettuate in forma scritta su piattaforma informatica, tramite mezzi vocali di comunicazione o mediante un incontro diretto.

Per segnalazioni esterne rivolte a soggetti diversi dall’ANAC esse dovranno essere  riportate ad ANAC entro sette giorni dal ricevimento con relativo riscontro al segnalante.

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Sanzioni

 

Con l’Art. 21 del D.Lgs n.24 si è data ad ANAC la facoltà di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Per segnalazioni esterne rivolte a soggetti diversi dall’ANAC esse dovranno essere  riportate ad ANAC entro sette giorni dal ricevimento con relativo riscontro al segnalante.

  1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza
  2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione,  che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle della gestione dei canali interni ed esterni , nonché  quando  accerta  che  non  è  stata  svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
  3. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’articolo 16, comma 3 (Condizioni per la protezione della persona segnalante ) salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in  primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia  o  comunque  per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità  giudiziaria  o contabile.

Nel settore privato i soggetti prevedono nel sistema disciplinare, adottato ai sensi dell’Art. 6, comma 2, lettera e), del D.Lgs 231/01, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti.

Abrogazioni

 

Quanto contemplato dal D.Lgs n.24 ha avuto risvolti su quegli articoli che hanno trattato sino ad ora lo stesso argomento comportando:

  • L’abrogazione dell’Art. 54-bis del D.Lgs n.165 del  30  marzo  2001 in merito alla “ Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”
  • L’abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell’Art. 6 del D.Lgs231/01 ” Adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni “
  • L’abrogazione dell’Art. 3 della legge n.179 del 30 novembre 2017 “Nozione di giusta causa di rivelazione della notizia riservata”
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