La questione legata agli obblighi formativi ed informativi, in virtù di quanto indicato e previsto dal D.lgs 81/08 e s.m.i., riferito all’utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, ha sempre destato l’attenzione su aspetti specifici inerenti sia la formazione di carattere generale che quella specifica.
E’ comunque opportuno ricordare che la formazione è una misura generale di tutela, così come previsto dall’art. 15 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, da non confondere con il D.lgs 81/08 (Testo Unico), emanato come uno dei decreti attuativi del Jobs Act, dal titolo “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, all’art. 55 comma e) prevede l’abrogazione del comma 5 dell’art. 3 del D.lgs 81/08 e s.m.i (Testo Unico), il quale indicava (fatte salve le previsioni di cui al D.lgs 276/2003 e s.m.i.) “….omissis ….., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.
L’articolo in questione, di fatto, salvo diverse pattuizioni, esonerava il somministratore da una responsabilità specifica legata agli obblighi (mancati) di formazione per i lavoratori somministrati, che rimanevano a carico dell’utilizzatore.
Ma il D.lgs 81/2015, abrogando il comma 5 dell’art. 3 del D.lgs 81/08 (Testo Unico), all’art. 35 comma 4 prevede: “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
Pur rilevando che forse il legislatore poteva essere più preciso nel definire aspetti che modificano parzialmente l’approccio con il Testo Unico (D.lgs 81/08), è del tutto evidente che i termini informa, forma e addestra, richiamano indirettamente gli artt. 36, 37 e 73 (non solo) del D.lgs 81/08 e s.m.i. (T.U.).
Dalla lettura di quanto indicato sopra, pare di comprendere come il legislatore abbia deciso di non tenere esente da responsabilità il somministratore, il quale si deve preoccupare (anche sotto il profilo dei costi) di somministrare mano d’opera adatta e formata per svolgere l’attività prevista nel contratto di somministrazione che andrà a stipulare con l’utilizzatore.
Anche la prevista possibilità che “Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore”, dimostra la volontà da parte del legislatore di far si che i soggetti contraenti, utilizzatore e somministratore, si pongano il problema in ambito contrattuale.
Questo tipo di approccio metodologico, appare condivisibile, poichè lo strumento della somministrazione deve essere uno mezzo che consente alle aziende una maggior flessibilità (per alcuni settori) legata a diversi andamenti produttivi, specie per aziende che lavorano con diversi clienti in ambito nazionale e internazionale, ma non deve essere uno strumento che tende a comprimere i cosiddetti “costi unitari”, a discapito di vari aspetti, tra i quali è presente il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Forse è venuto il momento di riflettere sulle modalità di gestione della somministrazione, affinchè questo strumento sia un reale elemento di supporto per le aziende che intendono utilizzarlo.
Una maggiore attenzione ai contratti stipulati, nel rispetto delle regole e della legislazione vigente, diventa un elemento indispensabile di corretta gestione aziendale.
Il D.lgs 81/2015 evidenzia anche altri aspetti interessanti, che analizzeremo nei prossimi interventi.
Milano, 28 Settembre 2015
Avv. Emanuele Mosca
FITRA ITALIA | www.fitra.it