Implementazione di un Sistema digestione SGSL che non prevede la certificazione di organismi di parte terza (OdC), il quale risponde a criteri definiti dalla Norma UNI INAIL o alla norma BS OHSAS 18001:2007
Riteniamo necessario riprendere il Contenuto del Mod Ot24 INAIL definito quale “Modulo di Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività”, al fine di evidenziare alcuni aspetti operativi legati alla implementazione di un Sistema di gestione SGSL, il quale non preveda necessariamente la presenza di una certificazione rilasciata da un OdC di terza parte, ma sia comunque rispondente, così come previsto all’art. 30 comma 5 del D.lgs 81/08 e s.m.i., ai criteri definiti dalla Norma UNI INAIL o dalla norma BS OHSAS 18001:2007.
In via preliminare, rileviamo come sia decisamente importante utilizzare correttamente questo strumento finanziario di supporto, che viene predisposto dall’INAIL periodicamente, il quale, oltre a prevedere risparmi contributivi, consente alle aziende di implementare (nel caso da noi proposto) un sistema di gestione SGSL, di fondamentale importanza per il costante rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i. e, in conseguenza, necessario a prevenire i reati societari di cui all’art. 25 septies del D.lgs 231/01 e s.m.i. ( si veda articolo pubblicato su AIVASGSL-POS-13-280812.pdf).
Con questa breve nota informativa, è nostra intenzione focalizzarci su tre aspetti inerenti il supporto e la compilazione della specifica domanda, che risultano essere i seguenti:
1. Presenza di un Sistema di Gestione SGSL rispondente, così come previsto all’art. 30 comma 5 del D.lgs 81/08 e s.m.i., ai criteri definiti dalla Norma UNI INAIL o dalla norma BS OHSAS 18001:2007, non certificato da OdC di terza parte;
2. Raggiungimento del punteggio 100 previsto per la trasmissione della domanda;
3. Documentazione a supporto della domanda – documentazione probante.
(1) Analizzando il Modulo di Domanda, così come pubblicato dall’INAIL, possiamo riscontrare che, le aziende che hanno implementato o mantengono (aspetto decisamente importante) un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti
Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (tipo BS OHSAS 18001:2007), ottengono un punteggio pari a 100 (punteggio massimo), utile per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. Nella fattispecie un sistema di gestione correttamente implementato e/o mantenuto, anche se non certificato da un OdC di terza parte, può consentire alle aziende un risparmio contributivo notevole, oltre che il maggior rispetto delle previsioni di cui all’art. 30 del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dell’art. 25 septies del D.lgs 231/01 e s.m.i. (si veda articolo pubblicato su AIVASGSL-POS-14-031212.pdf).
2) L’implementazione di un sistema SGSL come riportato al punto 1) (Seziona A – punto 1-d del Modello Ot24) prevede il raggiungimento del punteggio 100 (punteggio massimo), utile per ottenere la riduzione di tariffa (premio INAIL annuo da corrispondere per l’anno 2015) così come riportato nella tabella sotto indicata,
essendo, tale riduzione, determinata in relazione al numero dei lavoratori – anno impiegati nel periodo
:
Lavoratori – anno Riduzione
Fino a 10 30%
Da 11 a 50 23%
Da 51 a 100 18%
Da 101 a 200 15%
Da 201 a 500 12%
Oltre 500 7%
(3) In merito alla documentazione probante da produrre a supporto della domanda, si rileva come nella Guida alla compilazione emessa dall’INAIL, in riferimento al capitolo “INTERVENTI MIGLIORATIVI E DOCUMENTAZIONE PROBANTE” riguardante lo specifico intervento segnalato alla SEZIONE “A” paragrafo 1-d, venga citato e richiesto quanto in seguito indicato.
Intervento 1-d): “L’azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale.” L’intervento è riferito all’implementazione o mantenimento, nell’anno di riferimento, di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, non certificato, che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali o dalla BS OHSAS 18001:2007.
Non possono selezionare questo intervento le aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema.
Documentazione ritenuta probante:
o Indicazione della linea guida o norma cui si è fatto riferimento per l’adozione o il
mantenimento del SGSL
o Informazioni essenziali sull’azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma ed eventualmente mansionario. Tale documento (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi) deve essere datato e firmato dal Datore di lavoro
o Documento di Politica datato e firmato
o Verbale dell’ultimo audit interno
o Verbale dell’ultimo riesame della direzione
Il verbale dell’ultimo riesame della direzione e quello dell’ultimo audit interno devono essere datati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
Se il Documento di Politica è datato anteriormente all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda, deve risultare la conferma della Politica dal Verbale dell’ultimo riesame della direzione. Se il Documento di Politica è firmato da soggetto diverso dal datore di lavoro, l’organigramma deve evidenziare la posizione di appartenenza del firmatario all’“alta direzione”.
La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dalle informazioni essenziali sull’azienda.
Durante le verifiche che saranno svolte dall’INAIL, si potrebbero riscontrare sui documenti presentati dall’azienda evidenze di Non Conformità (NC).
Le NC possono essere di tipo normativo, maggiori o minori. Le NC di tipo normativo e le NC maggiori determineranno il respingimento dell’istanza.
Nel caso di NC minori l’intervento si può ritenere attuato.
Sono NC di tipo normativo quelle che riguardano il mancato rispetto di un requisito di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ovviamente comportano il venir meno dei prerequisiti per la concessione dello sconto (v. riquadro sotto).
Sono NC maggiori le carenze di sistema tali da inficiare l’efficacia del sistema stesso. Possono essere punti della linea guida o della norma cui si è fatto riferimento per l’adozione o il mantenimento del SGSL, non trattati o gestiti in maniera talmente poco accurata o poco calata nella In merito alla questione legata agli Audit ed alle eventuali NC (non conformità), preferiamo, in questa fase,
non entrare nel merito delle definizioni indicate semplicemente dall’INAIL nella guida alla compilazione della domanda, ricordando ai lettori che è vigente la NORMA UNI ISO 19011:2012 la quale titola “Linee Guida per audit di sistemi di gestione”, risultando applicabile a tutti i sistemi compresi i sistemi SGSL; lo
stesso discorso vale per le azioni correttive legate alla presenza di NC.
In aggiunta a quanto sopra segnalato, al fine di evitare eventuali contestazioni, ci permettiamo di consigliare, tra la documentazione probante (anche se non indicata), il Piano annuale di audit approvato.
E’ nostra intenzione, nel caso di specie, ricordare ai lettori, in riferimento allo specifico intervento, in virtù di quanto sopra evidenziato, che :
a) L’INAIL individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato;
b) In fase di compilazione della domanda online, la documentazione probante è visualizzabile in corrispondenza del relativo intervento;
c) La documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta deve essere in possesso della ditta alla data di presentazione dell’istanza e può essere presentata unitamente alla domanda o, in alternativa, successivamente a seguito di richiesta dell’INAIL. In tale ultima ipotesi, la documentazione dovrà pervenire all’Istituto, a pena di inammissibilità della domanda, nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
d) La riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno;
e) Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.
Come sempre, il nostro obbiettivo è quello di evidenziare aspetti procedurali utili per definire elementi pratici di tutela.