Il registro delle attività di trattamento: questo sconosciuto
Da quando si è passati dalla privacy del Decreto Legislativo 196 del 2003 a quella del GDPR tutti i consulenti hanno tentato di costruire un elenco con tutti i requisiti cogenti ai quali bisognava dare una risposta non solamente in termini di azioni da compiere ma anche in termini di documentazione da produrre. Per il GDPR infatti, analogamente a quanto accade nei sistemi ISO, le informazioni documentate rendono evidenza oggettiva agli adempimenti. Il punto sul quale parecchi si sono soffermati è quello del Registro di trattamenti previsto dall’art.30.
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