Rating di legalità 2026: quadro normativo e funzione dello strumento
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 10.02.2026 della Delibera AGCM 27 gennaio 2026 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, viene ridefinito il quadro regolamentare di uno strumento sempre più centrale nella valutazione reputazionale delle imprese.
Il rating di legalità è un punteggio ufficiale attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle imprese che dimostrano di operare nel rispetto della legge e secondo elevati standard di correttezza e trasparenza.
È importante precisare che:
- il rating non è obbligatorio
- non averlo non comporta sanzioni
- tuttavia, può determinare la perdita di vantaggi competitivi nei rapporti con banche e pubblica amministrazione
Pertanto, pur trattandosi di uno strumento facoltativo, esso assume un valore strategico nella gestione della reputazione aziendale.
L’art. 5 del Regolamento AGCM 2026: natura e portata
Occorre chiarire un punto essenziale:
l’art. 5 del nuovo Regolamento non modifica il D.Lgs. 231/2001.
Si tratta, infatti, di un regolamento amministrativo che disciplina le condizioni ostative al rilascio o al mantenimento del rating di legalità.
In altre parole, il legislatore non introduce nuovi reati né amplia il catalogo dei reati presupposto 231. Piuttosto, utilizza fattispecie penali già esistenti come parametro di valutazione dell’affidabilità dell’impresa.
I reati rilevanti ai fini del rating: il richiamo espresso alla 231
Comma 1: le categorie di reati rilevanti
L’art. 5, comma 1, individua le categorie di reati che, se coinvolgono soggetti rilevanti dell’impresa, incidono sul rating. Tra questi troviamo:
- Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- Reati tributari (D.Lgs. 74/2000 e D.Lgs. 173/2024)
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Specifici reati del codice penale (es. art. 603-bis c.p., 629 c.p., 644 c.p.)
- Bancarotta fraudolenta
- Omesso versamento di ritenute previdenziali (DL 463/1983)
È evidente, quindi, che il Regolamento opera un richiamo esteso a fattispecie penali già esistenti, senza introdurre nuove incriminazioni.
Comma 2 e 3: condizioni ostative soggettive e oggettive
L’articolo prosegue distinguendo:
- Comma 2 → condizioni ostative legate alle persone fisiche rilevanti (amministratori, apicali, soggetti con poteri di rappresentanza)
- Comma 3 → condizioni ostative direttamente riferibili all’ente
Questa impostazione rafforza il principio secondo cui la legalità aziendale non è solo una questione formale, ma strutturale e organizzativa.
Il collegamento sostanziale tra rating di legalità e Modello 231
Sebbene il Regolamento non modifichi il D.Lgs. 231/2001, è evidente che l’art. 5 utilizza la 231 come parametro di valutazione reputazionale.
Di conseguenza:
- un’impresa coinvolta in reati presupposto 231 può subire ripercussioni sul rating
- l’assenza di adeguati presidi organizzativi può incidere negativamente sull’affidabilità percepita
- un Modello 231 efficace diventa elemento di mitigazione del rischio reputazionale
In questo scenario, il Modello 231 non è più solo uno strumento difensivo, ma diventa un fattore strategico nella gestione dell’immagine e della credibilità dell’impresa.
Perché oggi il Modello 231 è una leva competitiva
Alla luce del nuovo art. 5, emerge con maggiore chiarezza che:
- Il rating di legalità integra la compliance nel sistema premiale del mercato
- Le violazioni penali rilevanti incidono sulla reputazione istituzionale dell’impresa
- L’organizzazione interna assume valore probatorio e reputazionale
Pertanto, adottare un Modello 231:
- riduce il rischio di commissione dei reati presupposto
- rafforza la governance aziendale
- dimostra un impegno concreto verso legalità e trasparenza
- supporta il mantenimento del rating di legalità
Tuttavia, è altrettanto fondamentale mantenere il Modello aggiornato, soprattutto alla luce delle continue evoluzioni normative (si pensi all’estensione dei reati tributari o agli interventi in materia di sicurezza sul lavoro).
Dalla norma alla pratica: l’importanza di strumenti operativi aggiornati
Per professionisti e imprese, la vera sfida non è solo comprendere la norma, ma tradurre l’obbligo organizzativo in un sistema efficiente e documentato.
Un Modello 231 efficace richiede:
- analisi dei rischi aggiornata
- protocolli coerenti con le evoluzioni normative
- flussi informativi strutturati
- tracciabilità documentale
- monitoraggio continuo
In questo contesto, dotarsi di strumenti software documentali strutturati consente di garantire coerenza, aggiornamento e semplicità gestionale.
Il Modello 231 come presidio strategico di legalità
Il nuovo art. 5 del Regolamento AGCM 2026 non introduce nuovi reati e non modifica il catalogo 231. Tuttavia, rafforza in modo significativo il legame tra compliance penale d’impresa e reputazione aziendale.
Di conseguenza, il Modello 231:
- non è solo uno scudo sanzionatorio
- non è solo un adempimento formale
- ma rappresenta un vero e proprio asset strategico
Per questo motivo, adottare e mantenere un Modello 231 aggiornato diventa oggi una scelta di governance consapevole.
In tale prospettiva, il kit software documentale Procedure 231 di Winple.it – Sistemi di Gestione rappresenta uno strumento operativo concreto per professionisti e imprese che intendono implementare o aggiornare il proprio Modello 231, con la garanzia di costante attenzione alle evoluzioni normative, struttura documentale conforme e assistenza gratuita da parte dei tecnici specializzati.
Perché, oggi più che mai, legalità, organizzazione e reputazione sono strettamente connesse.
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